Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 180 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per un importo di euro 1.495,74. Il titolo era stato pubblicato il 20.12.2024, notificato il 16.01.2025 e non era stato eseguito.
Con ricorso al TAR Piemonte la parte ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica era avvenuta in data 16.01.2025 a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omessa esecuzione.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.
Quanto al compenso, il Collegio ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.