Foglio di via obbligatorio e custodia cautelare: assenza di periculum in mora (TAR Lombardia n. 786 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, deve essere respinta qualora il provvedimento impugnato rechi significativi elementi sintomatici di pericolosità sociale, idonei a radicare il fumus boni iuris. L’istanza cautelare è altresì carente del periculum in mora allorché il ricorrente sia sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, circostanza che esclude l’attualità e la concretezza del pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento. La valutazione di pericolosità può fondarsi anche su una denuncia per reati istigatori e su precedenti specifici, senza che rilevi la circostanza che il ricorrente abbia già scontato altro analogo provvedimento.
Il Fatto
Con ricorso notificato nei termini, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano ha disposto il suo allontanamento dal Comune di Milano, con divieto di ritorno per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia a carico del ricorrente per il reato di istigazione a delinquere, per aver istigato, in occasione di una manifestazione pubblica, a commettere condotte violente. Avverso tale atto, il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione del contraddittorio, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione e istruttoria. Nelle more del giudizio, il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella fase cautelare tipica dell’art. 55 cod. proc. amm., ha preliminarmente esaminato i presupposti per la concessione della sospensiva, riservando al merito le questioni di rito. In ordine al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato come il giudizio di pericolosità sociale espresso dall’autorità amministrativa appaia adeguatamente motivato, trovando fondamento in elementi sintomatici quali la denuncia per condotte istigatrici e i numerosi precedenti di polizia, nonché l’esistenza di un precedente foglio di via adottato per fatti analoghi.
Quanto alla necessaria valutazione del periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, in ragione dell’attuale stato di detenzione del ricorrente. Tale circostanza, sopravvenuta rispetto all’adozione del provvedimento impugnato, è stata ritenuta dirimente, in quanto priva di attualità il pregiudizio lamentato, non potendo l’esecuzione del foglio di via produrre alcun effetto concreto nei confronti di un soggetto già ristretto in carcere.
La carenza di entrambi i requisiti ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità delle questioni trattate. La pronuncia si segnala per l’affermazione secondo cui, ai fini della tutela cautelare, l’assenza di attualità del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento assume rilievo autonomo e assorbente, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze prospettate.
Nota della Redazione
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