Esecuzione del giudicato civile e commissario ad acta per abusiva reiterazione (TAR Piemonte n. 127 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione si applica anche all’azione proposta davanti al giudice amministrativo. Accertata la conformità del titolo e la sua notificazione, nonché l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico, il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. La marcata serialità dell’attività difensiva giustifica la riduzione dei parametri liquidativi.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza di una sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine. Il titolo, passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione, che è rimasta inerte.
La ricorrente chiede quindi l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale a mezzo posta elettronica certificata. Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Tale termine, secondo il Collegio, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega.
Quanto al compenso, il Collegio ritiene che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso sia compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale per abusiva reiterazione di contratti a termine, con condanne rimaste inottemperate sulle quali maturano interessi. Dispone perciò la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.