Il mancato riesame in autotutela del giudizio di inidoneità all’ASN per intervenuta inoppugnabilità (TAR Lazio n. 13458 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riesame in autotutela di un giudizio di inidoneità all’ASN è legittimo quando il provvedimento originario sia divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione nei termini decadenziali, anche laddove l’illegittimità derivi da un vizio di composizione della commissione successivamente emerso in altra sede. L’istanza di autotutela non può surrettiziamente rimettere in termini il soggetto che non abbia coltivato tempestivamente la tutela giurisdizionale, salvo che l’Amministrazione abbia svolto una nuova istruttoria sulla situazione originaria. Il provvedimento di rigetto, qualificato come atto plurimotivato, non è annullabile ove anche una sola delle ragioni poste a suo fondamento fornisca autonoma e congrua giustificazione della determinazione. La figura del funzionario di fatto garantisce, in omaggio alla continuità dell’azione amministrativa, la validità degli atti adottati da un organo la cui nomina sia poi annullata, fermo restando l’onere di tempestiva impugnazione per chi ne contesti gli esiti.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla II fascia nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/F1, aveva ricevuto un giudizio di inidoneità all’unanimità dalla Commissione esaminatrice. Tale esito non era stato impugnato nei termini.
A seguito dell’annullamento giurisdizionale della nomina a professore di prima fascia di un componente della Commissione, il ricorrente aveva invitato il Ministero a esercitare i poteri di autotutela per ottenere una nuova valutazione. Ricevuto il diniego, aveva impugnato il provvedimento di rigetto unitamente al giudizio originario e agli atti presupposti, deducendo vizi di incompetenza e violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il provvedimento di rigetto come atto plurimotivato, non suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonoma giustificazione della determinazione adottata. Tale principio, richiamato dalla giurisprudenza del Cons. Stato n. 4866/2020, impone l’esame prioritario delle singole ragioni del diniego.
La Corte ha ritenuto fondata e autosufficiente la motivazione basata sulla definitiva inoppugnabilità del giudizio di inidoneità. Il ricorrente, pur essendo a conoscenza del vizio di incompetenza sin dalla pubblicazione della sentenza che lo aveva accertato, non aveva proposto impugnazione né tempestivamente né dopo tale evento, lasciando consolidare l’esito negativo della procedura.
La circostanza che l’istanza di riesame fosse stata presentata in ragione della sentenza favorevole ad altro candidato non rimette in termini l’interessato: il sollecito dell’autotutela non elude i termini decadenziali, salvo che l’Amministrazione abbia proceduto a nuova istruttoria sulla situazione originaria, evenienza non verificatasi nel caso di specie. Il Collegio ha richiamato a sostegno la giurisprudenza di cui al Cons. Stato, Sez. IV n. 2554 del 2010 e al TAR Lecce, Sez. I, n. 1682 del 2011.
La fondatezza di tale autonoma ragione di diniego ha reso superfluo l’esame delle ulteriori motivazioni, inclusa la questione della illegittima composizione e del funzionario di fatto, essendo il provvedimento impugnato sorretto comunque da una valida giustificazione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.