Veicoli ibridi conformi ai CAM negli appalti di igiene urbana (TAR Sicilia n. 1341 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici di igiene urbana, i veicoli a trazione ibrida-elettrica possono qualificarsi come veicoli puliti ai sensi dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17 giugno 2021, punto F. dell’allegato 1, poiche la norma richiede la sostituzione, anche solo parziale, della fonte fossile con combustibili o fonti di energia alternative. Non è dunque necessaria la trazione esclusivamente elettrica, essendo sufficiente che la componente non termica del motore sia alimentata da fonte alternativa. Gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla sfera di valutazione del singolo concorrente e non possono essere determinati rigidamente dalla stazione appaltante, sicche la loro entità inferiore a quella degli altri offerenti non prova di per sé l’incongruità dell’offerta. Il costo della manodopera calcolato sul monte ore teorico delle Tabelle Ministeriali costituisce mero parametro di riferimento quando gli atti di gara non impongano un monte ore minimo contrattuale.
Il Fatto
Una società cooperativa ha impugnato la determina di aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in un Comune siciliano, bandita dalla competente S.R.R. ATO. L’appalto, aggiudicato alla Dusty s.r.l. con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, presentava natura mista di servizi e forniture, comprendendo anche la messa a disposizione di attrezzature e contenitori.
Alla procedura hanno partecipato dodici operatori. La ricorrente si è collocata all’ottavo posto, preceduta da sette imprese. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e il subentro nel contratto, sostenendo che le offerte delle imprese collocate in posizione migliore, compresa quella dell’aggiudicataria, avrebbero dovuto essere escluse per carenza dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto i tre motivi rivolti all’offerta dell’aggiudicataria, ritenendoli infondati, con conseguente venir meno dell’interesse all’esame delle restanti censure.
Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che i veicoli offerti non rispettassero i CAM, poiche solo la trazione elettrica garantirebbe l’azzeramento delle emissioni di CO₂, richiamando il D.M. 17 giugno 2021 e la direttiva 2019/1161/UE. Il Tribunale ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo. Il richiamo al punto D dell’allegato è inconferente, riguardando le autovetture e i veicoli commerciali leggeri di categoria M1 e N1, mentre nella specie vengono in rilievo veicoli pesanti di categoria N2 e N3, per i quali opera il punto F. Tale disposizione richiede che almeno il 15% dal 1° gennaio 2026 dei veicoli oggetto di gara sia costituito da veicoli pesanti puliti, definiti come quelli che utilizzano combustibili o fonti di energia alternative che sostituiscono quelli fossili anche solo in parte.
La norma non è dunque compatibile con la tesi della necessaria ed esclusiva elettrificazione. La definizione di veicolo ibrido fornita dall’art. 17 bis, comma 2, lett. e), del D.L. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, conferma che il veicolo ibrido combina una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con un motore alimentato da altra fonte. Se la componente non termica è alimentata da elettricità, il veicolo sostituisce almeno in parte la fonte fossile e va considerato pulito. Nel caso concreto i mezzi offerti sono classificati come ibrida-elettrica. Il precedente di questo Tribunale richiamato dalla ricorrente non è pertinente, avendo riguardato veicoli ibridizzati con kit non omologati e privi di nulla osta ministeriale. La lex specialis, peraltro, premia espressamente i veicoli ibridi.
Il secondo motivo, relativo all’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali, è stato giudicato infondato e generico. Tali oneri variano da operatore a operatore, in funzione dell’organizzazione produttiva e del tipo di offerta, e non possono essere determinati rigidamente. La stazione appaltante ha sottoposto l’offerta a verifica di anomalia, acquisendo due relazioni dettagliate dell’aggiudicataria, ritenute esaustive. Il giudizio di non anomalia è espressione di ampia discrezionalita tecnica, sindacabile solo ab estrinseco, e la ricorrente non ha individuato profili di irragionevolezza o vizi istruttori.
Il terzo motivo riguardava la pretesa sottostima del costo della manodopera, calcolato dalla ricorrente sulle ore annue effettivamente lavorate anziche sul monte ore teorico di 1981 ore. Il Collegio ha osservato che nel caso di specie non esiste alcun monte ore minimo contrattuale offerto o imposto dagli atti di gara, trattandosi di un contratto avente ad oggetto l’espletamento di un servizio tramite un numero determinato di unità di personale. Il monte ore teorico delle Tabelle Ministeriali costituisce quindi solo un parametro di riferimento. L’importo offerto dall’aggiudicataria supera quello della base d’asta ed è stato ritenuto congruo in sede di verifica di anomalia.
Il ricorso è stato pertanto respinto quanto ai primi tre motivi e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai restanti, poiche l’eventuale esclusione delle altre imprese non avrebbe collocato la ricorrente in posizione utile per l’aggiudicazione.
Nota della Redazione
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