Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 648 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione a riconoscere al docente il beneficio della Carta elettronica del docente, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza in copia conforme. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di inutile decorso, nomina il commissario ad acta. La nomina del commissario, ove l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali, non comporta alcun compenso. La celere procedura di ottemperanza così predisposta giustifica il rifiuto di condannare l’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una sentenza che ha dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo dovuto, oltre interessi legali.
Formatosi il giudicato, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese del giudizio e il pagamento di quanto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, e tra la notifica della copia conforme e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, sicché il giudice ha accolto la domanda adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente e i numerosi conformi della stessa Sezione.
È stato così dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha escluso il compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, determinati tenendo conto della natura stereotipata delle controversie, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, in conformità ai precedenti, il Collegio non ha condannato l’Amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., stante la stringente e celere procedura di ottemperanza predisposta con la sentenza.
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Nota della Redazione
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