Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro su reiterazione contratti (TAR Piemonte n. 129 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, avente ad oggetto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza e, decorso inutilmente, legittima la domanda di esecuzione. L’attestazione di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c. e la notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione integrano validamente il titolo. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione soccombente a mezzo PEC e non era stata impugnata, divenendo definitiva. Chiesto il pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, l’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Il titolo è stato ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale competente, con facoltà di delega, precisando che il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e riduzione dei parametri in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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