Offerta tecnica e valutazione discrezionale negli appalti di trasporto scolastico (TAR Piemonte n. 101 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento dei servizi pubblici locali con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio di valutazione dell’organizzazione del servizio e del progetto di esercizio non si esaurisce nella sola consistenza numerica del personale impiegato. Esso investe il profilo organizzativo complessivo dell’offerta, articolato nelle risorse umane e nei mezzi impiegati, oltre che nel loro coordinamento, sicché la Commissione di gara può valorizzare la completezza e la congruità della proposta a prescindere dall’incremento delle unità lavorative. Il sindacato del giudice amministrativo su tali giudizi resta confinato all’accertamento di illogicità e macroscopiche abnormità, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di gara. La censura riferita alla mancata attribuzione di un punteggio premiale diviene improcedibile per difetto di interesse quando, per l’infondatezza di altra doglianza, il suo eventuale accoglimento non potrebbe mutare l’esito della selezione.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. All’esito della selezione la gara è stata aggiudicata a una società, collocatasi al primo posto con 82 punti complessivi, davanti all’odierna ricorrente, seconda classificata con 69,221 punti, poi riparametrati in 100 e 84,432 punti.

La società seconda classificata ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo un unico motivo articolato in due parti: la prima relativa alla valutazione dell’Elemento 1 (organizzazione del servizio), in cui la Commissione avrebbe indebitamente privilegiato il parco veicoli anziché la maggior forza lavoro offerta; la seconda relativa all’Elemento 4 (mezzi a ridotto impatto ambientale), per la mancata valorizzazione di tre mezzi elettrici. Respinta l’istanza cautelare in primo grado e in appello, la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’interpretazione dell’art. 18.1.1 del disciplinare di gara. Il criterio dell’organizzazione del servizio richiama l’organizzazione e la gestione delle attività di coordinamento con il Comune e gli istituti scolastici e gli “elementi essenziali del progetto proposto”, di cui i veicoli offerti fanno parte integrante. Il riferimento alla gestione del personale operativo, contenuto nel capoverso, non può essere isolato dal riferimento complessivo ai profili organizzativi: diversamente opinando, la prima parte della disposizione resterebbe priva di significato.

La lettura è confermata dai canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., richiamati sul punto, e dalla previsione dell’art. 18.1.7 del disciplinare, che impone di privilegiare le offerte tecniche significative, efficaci e convincenti nella illustrazione delle proprie caratteristiche. Sul piano applicativo, il Collegio esamina i giudizi dei tre commissari sull’offerta della ricorrente e non vi ravvisa macroscopiche abnormità: emergono rilievi su mezzi non adeguati allo svolgimento del servizio scuolabus, sulla presenza di un autocarro e su una relazione essenziale e poco dettagliata.

Tali rilievi trovano conforto nel contenuto dell’offerta. La ricorrente non si è impegnata a destinare i tre autobus elettrici in via esclusiva ai servizi supplementari dell’art. 9 del capitolato, cosicché la Commissione, non potendo operare d’ufficio tale imputazione, ha correttamente rilevato la loro inidoneità quali scuolabus. L’art. 14 del capitolato impone tredici automezzi in regola con la normativa sul trasporto scolastico ed esclude l’impiego di autobus ordinari; la tesi difensiva della ricorrente ridurrebbe la dotazione a dodici mezzi idonei. Quanto al miglior presidio del servizio, la lex specialis non imponeva di preferire la soluzione con incremento del personale: la controinteressata ha dettagliatamente descritto la propria struttura organizzativa, le sedi, le interrelazioni tra figure operative e le modalità di pianificazione dell’esercizio.

Esclusa la sussistenza di vizi macroscopici, i giudizi espressi si collocano nello spettro della discrezionalità tecnica dell’organo di gara, non sindacabile nel merito. La seconda parte della censura è dichiarata improcedibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale attribuzione dei nove punti premiali non colmerebbe il distacco dalla prima classificata. Nel merito, i mezzi elettrici, in quanto ordinari autobus per trasporto persone, non rispondono alle prescrizioni dell’art. 14 del capitolato, che si estendono a tutti gli automezzi utilizzati per il servizio, senza deroghe per i servizi supplementari. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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