Progetto esecutivo non impugnabile se conferma scelte del progetto di fattibilità (TAR Piemonte n. 102 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto esecutivo di un’opera pubblica non è autonomamente impugnabile quando si limiti a confermare, con specificazioni operative e di dettaglio, le previsioni già contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica. È quest’ultimo, nella vigenza del d.lgs. n. 36/2023, a individuare compiutamente le caratteristiche e la localizzazione dell’opera e a esprimere portata immediatamente lesiva, con conseguente onere di impugnazione tempestiva in capo agli interessati. L’impugnazione del solo progetto esecutivo è pertanto inammissibile per difetto di interesse, restando preclusa in sede giurisdizionale la contestazione di scelte già consolidate nel precedente livello progettuale non oppugnato.

Il Fatto

Un gruppo di associazioni ambientaliste e di cittadini ha impugnato la delibera della Giunta comunale con cui è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di una piazza cittadina, che comporta l’abbattimento di dieci cedri. L’intervento rientra in un programma straordinario di riqualificazione urbana finanziato con fondi statali e disciplinato dal d.P.C.M. 25.05.2016.

L’originaria proposta prevedeva anche un parcheggio interrato. Dopo l’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione ha rimodulato l’intervento limitandolo alla sola riqualificazione superficiale e ha approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica. Avverso tale delibera i ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al giudice ordinario, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Comune ha poi approvato il progetto esecutivo, confermando l’abbattimento dei cedri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile per mancata previa impugnazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. La ricostruzione dell’iter procedurale è centrale: l’intervento di sola riqualificazione superficiale è stato oggetto, prima del progetto esecutivo, di un progetto di fattibilità redatto dagli stessi professionisti già incaricati della precedente progettazione.

Il Tribunale osserva che il nuovo progetto è stato sviluppato nella vigenza del d.lgs. n. 36/2023, che ha ridotto i livelli di progettazione da tre a due. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha così assorbito il contenuto del soppresso progetto definitivo, individuando compiutamente le caratteristiche dell’opera, la sua localizzazione e gli elementi necessari al rilascio delle autorizzazioni.

Ne consegue che al progetto di fattibilità va attribuita portata immediatamente lesiva. Il progetto esecutivo, invece, non è autonomamente impugnabile, salvo che incida direttamente sulla posizione degli interessati per alterazione dell’iter procedimentale o per le modifiche apportate. Esso può recare puntualizzazioni o variazioni, anche volte a ridurre il sacrificio di valori protetti, ma non può introdurre modifiche sostanziali né smantellare i tratti essenziali già definiti, dovendo restare coerente con il livello precedente.

Nel caso concreto, l’abbattimento dei cedri era già previsto nella relazione sulle opere a verde allegata al progetto di fattibilità e confermato nella relazione allegata al progetto esecutivo. Le variazioni attengono ad aspetti marginali e non incidono sugli elementi essenziali. La stessa difesa dei ricorrenti riconosce che il progetto esecutivo “conferma” l’abbattimento dei cedri. La lesività del precedente progetto era stata del resto percepita dagli esponenti, che avevano inviato diffide e proposto il ricorso cautelare davanti al giudice ordinario.

Non convince l’assunto per cui l’abbattimento non sarebbe elemento essenziale. Il mantenimento degli alberi, per numero, dimensione e dislocazione, non consentirebbe un intervento coerente con l’assetto già definito nel progetto di fattibilità. Servirebbe un completo ripensamento, incompatibile con la fase esecutiva, non coercibile in sede giurisdizionale in assenza della tempestiva impugnazione del precedente livello progettuale. Da qui il difetto di interesse e l’inammissibilità. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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