Consumo di suolo agricolo: ampliamento produttivo annullato per difetto di istruttoria (TAR Emilia-Romagna n. 954 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’ampliamento di un centro aziendale in area agricola, rilasciata ai sensi dell’art. 53 L.R. Emilia Romagna n. 24/2017, presuppone una verifica puntuale dell’esistenza di ragionevoli alternative localizzative che non comportino consumo di suolo coltivato. Tale verifica costituisce condizione di legittimità dell’edificazione anche per l’imprenditore agricolo, poiché la strumentazione urbanistica non può derogare alla disciplina legislativa regionale. L’istruttoria deve essere approfondita e la motivazione puntuale, non potendosi l’amministrazione limitare a recepire gli assunti del proponente. Il difetto di istruttoria e di motivazione inficia parimenti le valutazioni su impatto viario e clima acustico, ove non siano considerati i dati acquisiti e si fondino su scenari futuri e incerti.

Il Fatto

I ricorrenti risiedono in prossimità del centro aziendale di una cooperativa agricola che svolge attività di essiccazione, frigo-conservazione e trasformazione della frutta. La società ha chiesto di ampliare il sito produttivo del 110 per cento ed è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell’8.04.2024, adottata ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera b), L.R. n. 24/2017, con effetto di variante urbanistica.

I vicini hanno impugnato la delibera e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire e il provvedimento unico ex D.P.R. n. 160/2010. Contestano sia l’an sia la localizzazione dell’intervento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto molteplici profili: consumo di suolo, impatto sulla viabilità e immissioni sonore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area, classificata come territorio rurale. Il punto centrale è l’individuazione della disciplina applicabile. Comune e cooperativa sostengono l’applicabilità dell’art. 17.1 del RUE, che consente impianti aziendali di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. I ricorrenti invocano invece l’art. 17.8 del RUE, che impone di preferire il riuso di immobili dismessi.

La Corte accerta che la cooperativa non trasforma frutta di propria produzione, ma prodotto conferito dai soci, soggetti giuridici distinti: si tratta dunque di un centro interaziendale, come del resto riconosciuto dallo stesso Comune in conferenza di servizi. Risulta pertanto corretto il richiamo all’art. 17.8 del RUE.

Il passaggio decisivo è però un altro. L’art. 6, comma 5, lettere b) ed f), L.R. n. 24/2017 condiziona l’edificabilità in zona agricola alla previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative prive di consumo di suolo. La verifica è precondizione per costruire, anche per l’imprenditore agricolo, ed è coerente con l’obiettivo del saldo zero di consumo di suolo. La strumentazione urbanistica non può derogarvi.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1577/2024 conferma che la dimostrazione dell’assenza di alternative deve fondarsi su un’approfondita valutazione del contesto territoriale. Nel caso concreto, però, la conferenza di servizi non affronta la questione: nulla è detto sull’inidoneità dell’unico sito vagliato né sull’esistenza di altri siti idonei. L’amministrazione si limita a riprodurre gli assunti della proponente, senza ponderare gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Analoga carenza riguarda l’impatto sulla viabilità. Via Cadiane, strada rurale di ridotte dimensioni, è già critica e il Comune ammette che le piazzole scambiatrici costituiscono solo un rimedio tampone. Il Collegio giudica manifestamente illogico fondare il parere favorevole su opere viarie future e di tempi incerti. Quanto al clima acustico, la modifica di classamento crea un salto tra aree contermini in contrasto con la L. n. 447/1995 e la L.R. n. 15/2001; il problema del superamento dei limiti nelle abitazioni vicine non è stato approfondito. I ricorsi sono accolti e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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