Cessazione materia del contendere riqualificata come sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 3714 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla parte ricorrente sul presupposto della sopravvenuta riapertura del procedimento amministrativo in esito all’istanza di riesame, va qualificata, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale, come dichiarazione di sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Ne consegue che il ricorso è improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., e non già deciso nel merito con pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. La qualificazione della domanda di parte discende dalla voluntas espressa e dal contenuto sostanziale dell’atto, non dalla formula letterale utilizzata. La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato e una decisione di merito; l’impossibilità di definire il giudizio per mancanza di condizioni e presupposti processuali si colloca invece sul piano delle decisioni di rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Napoli aveva negato l’emersione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile nel gennaio 2023.
Con memoria del 3 febbraio 2023, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando che, dopo l’adozione del diniego impugnato, lo Sportello Unico aveva comunicato la riapertura della pratica di emersione, essendo stata acquisita la documentazione prodotta in sede di richiesta di riesame. L’Amministrazione, con nota depositata il 4 febbraio 2023, ha dato conto dell’avvio delle attività per la definizione dell’istanza e del venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la formula impiegata dalla difesa pubblica rivela un’evidente ambivalenza. Da un lato richiama la cessazione della materia del contendere, che presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato e una decisione di merito ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.; dall’altro fa riferimento all’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, espressione che si colloca sul piano delle decisioni di rito, per mancanza di condizioni e presupposti processuali ex art. 35, cod. proc. amm.
Il Tribunale procede pertanto alla qualificazione della domanda in ragione del suo contenuto sostanziale. La richiesta di cessazione della materia del contendere deve essere intesa come dichiarazione di sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso: la parte ricorrente, sul presupposto della riapertura della pratica di emersione in accoglimento della sua istanza di riesame, ha manifestato la volontà di non ottenere più una decisione di merito sull’originario diniego, giungendo a chiedere la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione.
La nota dell’Amministrazione, depositata in data 4 febbraio 2023, comprova l’evoluzione della vicenda procedimentale e corrobora tale qualificazione. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
In considerazione dello sviluppo della fattispecie procedimentale, il Collegio compensa integralmente le spese di lite. La statuizione sulle spese segue la definizione in rito e non presuppone un accertamento di merito sulla fondatezza dell’originaria impugnazione.
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Nota della Redazione
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