Dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnativa del diniego di stazione radio base (TAR Puglia n. 256 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipula di un accordo transattivo tra la società istante e il comune, che consenta l’installazione dell’impianto in un’area alternativa, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego di autorizzazione. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia una serie di provvedimenti del Comune di Rutigliano, tra cui il diniego all’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile e la cartografia tecnica del Piano Territoriale per l’installazione di impianti. Erano altresì impugnate le disposizioni del Regolamento comunale in materia di installazione degli impianti di telecomunicazioni.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza, il difensore della società ricorrente ha dichiarato la sussistenza di un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito, dando atto della stipula di un accordo transattivo con il comune. Tale accordo consentiva l’installazione, in un’area alternativa, di una nuova stazione radio base comprensiva di palo di sostegno, apparati trasmissivi e tutte le opere funzionali all’esercizio del nuovo impianto.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione, rilevando come la definizione transattiva della controversia avesse fatto venir meno l’interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ne ha disposto la compensazione in ragione della natura della vicenda. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, come previsto dall’art. 36 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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