Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 89 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro e ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine assegnato. L’inerzia nell’esecuzione dei titoli giudiziali giustifica la nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per il caso di protratta inottemperanza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario. La marcata serialità della controversia e la situazione di difficoltà operativa dell’amministrazione giustificano la riduzione del quantum.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, che avevano liquidato somme in loro favore. La questione riguarda i titoli emessi nell’ambito del contenzioso sulla c.d. carta del docente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si è formalmente opposto all’accoglimento dei ricorsi, senza contestare l’omessa ottemperanza. Le cause, previa riunione ai sensi del decreto organizzativo del Presidente della Sezione, sono state trattenute in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. e notificate a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato da parte dell’amministrazione.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e con l’onere per la parte ricorrente di comunicare il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole per ciascun ricorso indipendentemente dalla riunione, sulla base della Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione e ridotta in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli. È stata disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di potenziale danno erariale connessi alle vicende esaminate.
Nota della Redazione
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