Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 90 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per l’ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La domanda di condanna alla penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta e determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, oppure in quello da cui ha efficacia la nomina commissariale. Il difetto di tempestiva esecuzione dei titoli giudiziali, in presenza di una procedura di pagamento pur ritualmente espletata, giustifica infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti in materia di danno erariale.
Il Fatto
Diversi docenti hanno ottenuto, davanti ai giudici del lavoro di Asti, Torino e Cuneo, il riconoscimento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per specifici anni scolastici. Le sentenze, passate in giudicato e notificate al Ministero, hanno condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate mediante accredito sulla carta.
Non essendo stata data esecuzione ai titoli, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, trattate congiuntamente, sono state riunite e trattenute in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata. Alla proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione vi abbia ottemperato.
Accertata l’omissione e non essendovi contestazione sul punto, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale entro ulteriori sessanta giorni provvederà al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale entro sette giorni.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure in quello da cui ha efficacia la nomina del commissario.
Le spese di lite, liquidate per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione, seguono la soccombenza e sono calcolate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Infine, per i profili di potenziale danno erariale, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.
Nota della Redazione
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