Prescrizione quinquennale per indebita percezione di aiuti comunitari e irrilevanza del titolo di conduzione (TAR Puglia n. 968 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’AGEA a riscuotere le somme per indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981, che decorre dal momento dell’effettiva percezione dell’aiuto, coincidente con il perfezionamento dell’illecito, e non dalla sola esposizione di dati falsi. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. In materia di aiuti PAC, la conduzione materiale del terreno, in assenza di opposizioni dei proprietari, è condizione sufficiente per la legittima percezione del contributo, prescindendosi dalla regolarità formale del titolo di conduzione, in applicazione del principio di “non opposizione” e dell’art. 21 della legge n. 203/1982. La declaratoria di prescrizione del credito assorbe ogni altra questione relativa all’infondatezza della pretesa.
Il Fatto
L’AGEA aveva contestato al ricorrente l’indebita percezione di contributi comunitari per il settore Domanda Unica (campagne 2011-2014) e Sviluppo Rurale (campagne 2012-2013), per un importo complessivo di oltre 18.000 euro, sulla base di accertamenti della Guardia di Finanza che lo indicavano quale proprietario di solo un dodicesimo dei terreni, piuttosto che di un quarto come da atto pubblico del 2011. Il provvedimento di accertamento definitivo del credito era stato notificato il 22 marzo 2021.
Il ricorrente aveva dedotto quattro motivi di censura, tra cui la prescrizione del credito, la legittima conduzione dei terreni e l’errore nel calcolo delle superfici sanzionabili. Aveva inoltre prodotto dichiarazioni sostitutive dei fratelli comproprietari che attestavano la cessione in conduzione delle rispettive quote per il periodo 2011-2015, dichiarazioni che avevano già indotto il Ministero a revocare una precedente ordinanza ingiuntiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando la prescrizione del credito. Richiamato l’art. 28 della legge n. 689/1981, il Tribunale ha chiarito che il termine quinquennale decorre dalla data dell’indebita percezione dell’aiuto, e non dalla notifica del verbale di accertamento, avvenuta solo nel 2021. Poiché le percezioni si erano verificate tra il 2012 e il 2014, senza che alcun atto interruttivo fosse stato notificato nel quinquennio, il credito AGEA deve ritenersi prescritto, in conformità al principio espresso dalla Cass. Civ., Sez. II, n. 11958 del 2017.
Quanto al merito, il Tribunale ha rilevato che la visura catastale utilizzata dalla Guardia di Finanza, risalente al 27 luglio 2011, era antecedente all’atto pubblico del 4 agosto 2011 con cui il ricorrente aveva acquistato la proprietà di un quarto dei terreni. Inoltre, la conduzione dei fondi era avvenuta pacificamente, come confermato dai comproprietari, tanto che il Ministero aveva già revocato una sanzione basata sulla medesima contestazione.
La sentenza ha poi valorizzato il quadro normativo di settore: l’art. 9 del decreto ministeriale del 20 marzo 2015 stabilisce che, in assenza di opposizioni da parte dei proprietari, l’agricoltore può ottenere gli aiuti senza che ciò valga a costituire legittima conduzione, ma riconoscendo la sufficienza della conduzione materiale. Analogamente, l’art. 21 della legge n. 203/1982 attribuisce rilievo alla conduzione di fatto dei fondi rustici, prevalente sugli elementi formali quando il locatore non eserciti le facoltà di reazione. La Corte ne ha tratto il principio per cui la situazione di fatto, sempre verificabile, è elemento dirimente nel settore agricolo.
Infine, il provvedimento impugnato è stato ritenuto erroneo anche nella quantificazione, riferendosi a superfici diverse da quelle oggetto di contestazione e presentando una contraddizione interna tra l’importo di 18.049,51 euro e quello di 9.654,70 euro indicato come percepito. La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in 2.000 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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