Diritto alla presa in carico del minore autistico e terapia ABA adeguata (Cons. Stato n. 6040 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto fondamentale alla salute del minore con disturbo dello spettro autistico impone al servizio sanitario una presa in carico effettiva e tempestiva, che non si esaurisce nella collocazione in liste di attesa prive di indicazione temporale. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria incontra il limite dell’appropriatezza del percorso terapeutico rispetto alle esigenze cliniche concretamente accertate. Il giudice amministrativo, anche avvalendosi di consulenza tecnica d’ufficio, può verificare l’adeguatezza del trattamento individualizzato e ordinare alla ASL di predisporre un piano conforme agli esiti peritali. La sola omissione della presa in carico non integra di per sé l’elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria quando l’individuazione del trattamento adeguato richieda un accertamento tecnico complesso.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 2, con ritardo dello sviluppo psicomotorio e comorbilità neurologiche, hanno adìto il TAR Lazio lamentando l’omessa presa in carico sanitaria da parte della ASL. Il minore era stato collocato in liste di attesa prive di indicazione temporale, senza un piano terapeutico individualizzato e senza l’erogazione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA, prescritto come urgente e necessario. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’inerzia organizzativa dell’azienda sanitaria e il pregiudizio economico subito per aver provveduto autonomamente alle prestazioni.

Il TAR ha respinto il ricorso in forma semplificata, ritenendo insussistente un diritto soggettivo all’erogazione di uno specifico trattamento secondo modalità e quantità determinate da strutture private, spettando all’ASL la definizione del piano tramite l’équipe multidisciplinare. I genitori hanno proposto appello, contestando il rilievo attribuito alla discrezionalità amministrativa e la mancata considerazione dell’inerzia sanitaria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto le eccezioni in rito riproposte dall’ASL. Quanto al difetto di giurisdizione, la controversia non riguarda l’esecuzione di un programma terapeutico già definito, ma l’inadeguatezza della presa in carico e la mancata predisposizione di un percorso rispondente alle esigenze cliniche del minore: la domanda appartiene pertanto alla giurisdizione amministrativa. Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità per mancata presentazione della richiesta di prosecuzione dell’assistenza, profilo formale non decisivo rispetto al contenuto sostanziale dell’obbligo assistenziale. Esclusa anche la formazione di un giudicato interno, poiché il TAR ha deciso nel merito e non con pronuncia di rito.

Nel merito, la Sezione ha confermato la fondatezza delle censure alla luce degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, disposta con ordinanza n. 7582/2025 e depositata il 7 aprile 2026. La perizia ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello moderato, con funzionamento cognitivo limite e deficit comunicativi e adattivi, e ha riconosciuto la necessità di un intervento multidisciplinare conforme alle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, comprendente in modo essenziale il trattamento ABA.

Il consulente ha accertato che il trattamento garantito o prospettato, pari a 20 ore mensili, non è idoneo a soddisfare le esigenze del minore, risultando necessario un intervento più strutturato di circa 7 ore settimanali, integrate da parent training e supervisione. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (sentenze n. 198/2025 e n. 10491/2023) e il principio del superiore interesse del minore.

Da ciò la Sezione ha tratto la conclusione che la posizione dedotta non concerne l’imposizione di uno specifico assetto delle cure, riservato alla discrezionalità tecnica, ma il diritto fondamentale del minore alla presa in carico e all’erogazione di prestazioni appropriate e tempestive. La sentenza appellata è quindi erronea laddove ha ricondotto integralmente la questione alla discrezionalità amministrativa e non ha dato rilievo alla mancata erogazione di un intervento conforme alle esigenze cliniche. L’ASL è pertanto tenuta a garantire la presa in carico e a predisporre un piano adeguato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Quanto alla domanda risarcitoria per le spese delle terapie private, il motivo è stato giudicato infondato. L’individuazione delle concrete esigenze terapeutiche ha richiesto un approfondito accertamento tecnico, conclusosi solo in appello, che ha definito un assetto terapeutico non coincidente integralmente con quello prospettato dagli appellanti. In tale contesto non può ritenersi integrato il presupposto della colpa dell’amministrazione, elemento fondante della responsabilità. L’appello è stato quindi accolto in parte, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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