Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 65 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso deve essere infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, e non deve esservi contestazione sull’omessa ottemperanza. Integrati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, si intende compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come certificato dal Cancelliere della competente cancelleria.
Il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione resistente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento delle somme liquidate nel titolo. L’Amministrazione si costituisce in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risulta rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato.
Integrati tali presupposti, il Tribunale ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario.
Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10 marzo 2014, n. 55, soggetti a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Il Collegio le riduce in ragione della marcata serialità della controversia, dell’assenza di difficoltà interpretative e della oggettiva difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il Tribunale manda infine alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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