Differimento dell’accesso agli atti di gara e silenzio-diniego (TAR Liguria n. 1384 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’accesso agli atti di una procedura comparativa costituisce un tertium genus rispetto al diniego e all’accoglimento: esso sospende temporaneamente il giudizio sulla fondatezza dell’istanza e non consente la formazione del silenzio-diniego ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, che scatta solo ove l’Amministrazione resti inerte per trenta giorni dalla richiesta. Scaduto il termine di dilazione, il privato può riproporre l’istanza ostensiva e solo allora, protraendosi il silenzio, matura il diniego tacito. Il potere di differimento ex art. 9 d.P.R. n. 184/2006 è legittimamente esercitato, con motivazione sintetica ma chiara e indicazione della durata, quando è preordinato a salvaguardare il corretto corso della selezione e la riservatezza dei concorrenti; analogo potere spetta all’Amministrazione in materia di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 5, d.lgs. n. 33/2013.

Il Fatto

Una società operante nel settore cantieristico navale ha presentato al Comune un’istanza di accesso “ancipite”, fondata sull’art. 22 legge n. 241/1990 e sull’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, per ottenere le istanze di concessione di un compendio demaniale marittimo presentate dal gestore uscente e da una concorrente, oltre agli atti della procedura comparativa espletata ex art. 37 cod. nav.

La controinteressata ha manifestato opposizione, invocando la riservatezza dei propri elaborati tecnici ed economici. Il Comune ha quindi differito l’ostensione a un momento successivo al rilascio del titolo concessorio, ritenendo non sussistenti i presupposti dell’accesso. La ricorrente ha impugnato il differimento davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e l’ordine di esibizione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità, secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di impugnare il diniego tacito formatosi dopo trenta giorni dalla conclusione del procedimento. L’eccezione è respinta: il silenzio-diniego in materia di accesso documentale è configurato in via tassativa dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 e non è suscettibile di applicazione analogica, trattandosi di deroga al contraddittorio di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990.

La fattispecie si integra solo quando l’Amministrazione ometta di pronunciarsi con provvedimento espresso dopo trenta giorni dalla richiesta, non quando emani un differimento e, scaduto il termine, resti inerte. In tale eventualità, per il fatto nuovo costituito dalla scadenza della dilazione, il privato può riproporre l’istanza e solo allora, perdurando il silenzio, matura il diniego tacito.

Nel merito, il differimento si fonda sull’art. 9 d.P.R. n. 184/2006, che lo consente per assicurare temporanea tutela agli interessi dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990 o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione nella fase preparatoria. Il provvedimento deve indicare la relativa durata e discendere da una valutazione pertinente e motivata.

Il Comune ha illustrato in modo chiaro che il differimento mirava a proteggere il corretto corso della procedura comparativa e la riservatezza delle imprese in gara, richiamando le ipotesi dell’art. 9 d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 8 del regolamento comunale. Nelle procedure di evidenza pubblica è legittimo differire l’ostensione fino al termine del procedimento, come confermato dalla giurisprudenza richiamata e dagli artt. 35-36 d.lgs. n. 36/2023.

Il dies ad quem è stato fissato nel rilascio del titolo concessorio, coerente con la disciplina richiamata. Il differimento non cela un diniego, poiché l’Amministrazione può postergare l’apprezzamento dei presupposti dell’accesso senza pronunciarsi immediatamente. Le medesime ragioni valgono per l’accesso civico generalizzato, stante il potere di differimento ex art. 5-bis, comma 5, d.lgs. n. 33/2013. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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