Carta docente quale titolo esecutivo azionabile in ottemperanza (TAR Campania n. 5140 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente di ruolo all’Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del relativo buono, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’amministrazione, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non potendo sottrarsi all’esecuzione del giudicato in assenza di tale dimostrazione. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Quattro docenti di ruolo agivano innanzi al TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per alcuni anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione all’erogazione di buoni elettronici di importo variabile.
Le ricorrenti chiedevano la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla predetta sentenza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’amministrazione, costituitasi, si opponeva all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la giurisdizione e la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendole sussistenti in ragione della natura del credito azionato, afferente a un beneficio economico riconosciuto al personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche statali.
Il Collegio ha accertato che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata era passata in giudicato, come da certificazione in atti, e che risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
Quanto all’onere probatorio, il TAR ha evidenziato che l’amministrazione resistente non aveva fornito la prova dell’avvenuto adempimento agli obblighi derivanti dal giudicato, onere che su di essa gravava. L’inerzia del Ministero ha pertanto legittimato l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica della decisione.
Il Tribunale ha infine accolto l’istanza di nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, fissandone il compenso in € 1.200,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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