Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3954 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, una volta che il titolo sia passato in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta. Se il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio è ormai decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. Non è equa, in tal caso, l’applicazione delle astreintes.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza, tra l’altro, per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel caso di specie risultano rispettati i termini processuali e il titolo è stato ritualmente notificato presso la sede dell’amministrazione. È altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale precisa poi che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. L’obbligazione pecuniaria è fungibile e il mancato rispetto del limite temporale non dipende dalla parte ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Va invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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