Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e penalità di mora (TAR Piemonte n. 67 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro che hanno riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, una volta verificati i presupposti di rito e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali giustifica la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina del Commissario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che avevano riconosciuto in loro favore il beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nei titoli. Le sentenze erano state notificate in forma esecutiva e non era intervenuto alcun pagamento.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento. Le cause, previa riunione disposta con decreto presidenziale per la trattazione congiunta dei ricorsi in materia di carta del docente, sono state trattenute in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato, per ciascun ricorso, la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. Le sentenze azionate erano state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, onerando i ricorrenti di comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Quanto al compenso commissariale, il Tribunale ha precisato che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nel giorno di efficacia della nomina del Commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale, con distrazione in favore del procuratore attoreo. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.