Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 64 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di un titolo giudiziale deve dimostrare la rituale notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. Accertati tali presupposti di rito e di merito, e in assenza di contestazione sull’omissione dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e la corresponsione delle somme liquidate. Il termine assegnato decorre dalla comunicazione in via amministrativa della decisione ovvero, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, onerando la parte ricorrente della comunicazione del proprio codice fiscale. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro di primo grado, con la quale l’Amministrazione resistente era stata condannata al pagamento di somme in suo favore. Il titolo è stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stato notificato al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Non risulta contestata l’omessa esecuzione del giudicato. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata ritualmente al Ministero presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La difesa erariale non ha contestato l’omissione dell’Amministrazione rispetto al giudicato. L’azione è pertanto accolta.

Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della stessa. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.

Il Collegio ha onerato la parte ricorrente della comunicazione al commissario del proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia, della sua minore complessità e dell’oggettiva difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e ha mandato alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *