Diritto del minore con autismo al trattamento ABA secondo appropriatezza clinica (TAR Campania n. 5126 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano terapeutico che prescriva per un minore affetto da disturbo dello spettro autistico un trattamento riabilitativo generico, senza assicurare i trattamenti rientranti nei LEA indicati dalle Linee Guida, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione sanitaria è tenuta a garantire la presa in carico del minore mediante il trattamento ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita, con intensità definita secondo criteri di appropriatezza clinica e individualizzazione terapeutica, con rimodulazioni periodiche in seguito a rivalutazione clinica. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può accertare il diritto alla prestazione sanitaria e ordinare all’ASL di erogarla, valorizzando le risultanze della verificazione tecnica che non si discostino da manifeste illogicità.
Il Fatto
I genitori di un minore di cinque anni, affetto da disturbo dello spettro autistico di grado 3 con compromissione cognitiva e del linguaggio, impugnavano il piano terapeutico con cui l’ASL aveva prescritto al figlio un generico trattamento riabilitativo di psicomotricità da 2 a 10 ore settimanali, eliminando la logopedia. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto del minore alla presa in carico mediante l’erogazione del trattamento ABA in regime domiciliare per almeno 30 ore settimanali, oltre a interventi di supervisione e parent training, sulla base delle certificazioni dei sanitari di parte. Il Tribunale amministrativo disponeva una verificazione tecnica per accertare l’opportunità e l’intensità del trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene fondato il ricorso, osservando che il piano terapeutico impugnato risultava privo di una motivazione adeguata in ordine alla mancata prescrizione del trattamento ABA e alla congruità della sola psicomotricità rispetto al bisogno di cura del minore. La scelta terapeutica contrastava con le indicazioni delle Linee Guida e con i trattamenti LEA garantiti dal DPCM 12 gennaio 2017, senza che l’Amministrazione avesse svolto una compiuta istruttoria sulle condizioni cliniche.
La verificazione depositata in giudizio ha accertato l’opportunità del trattamento ABA in regime domiciliare con intensità di 12-15 ore settimanali, ritenuta sostenibile per il minore anche in associazione con la CAA, escludendo un intervento più intensivo per evitare di sovraccaricare il bambino. Il verificatore ha inoltre ritenuto opportuna l’erogazione di 5 ore mensili di intervento sui genitori, suddivise in supervisione BCBA e interventi psicoeducativi.
Il Collegio non ritiene di discostarsi dalle risultanze della verificazione, evidenziandone la coerenza con il quadro clinico e la sostenibilità per il minore. Quanto alla durata del trattamento, il Tribunale condivide la scelta del verificatore di non indicare una durata predeterminata, demandando al servizio territoriale le necessarie periodiche rivalutazioni cliniche.
Il ricorso viene pertanto accolto con annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione è ordinata a erogare il trattamento ABA in regime domiciliare, definendo le ore secondo criteri di appropriatezza clinica e individualizzazione terapeutica, e le ore di supervisione e parent training nei confronti dei genitori. Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di verificazione sono poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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