Improcedibile il ricorso e nessun risarcimento per occupazione abusiva di suolo pubblico (TAR Sicilia n. 300 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura di un esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico, quando l’amministrazione abbia successivamente autorizzato una nuova e più ampia occupazione, disciplinando la posizione del ricorrente in termini a lui più favorevoli. Ai fini dello scrutinio dell’illegittimità dell’atto in funzione risarcitoria, l’accertamento compiuto dal personale di polizia municipale nell’esercizio delle proprie funzioni è assistito da presunzione di veridicità sino a querela di falso, con la conseguenza che ogni determinazione successiva si configura come provvedimento vincolato e consequenziale, non residuando spazi partecipativi né un affidamento meritevole di tutela.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande impugna davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, la rimozione del dehors e la chiusura dell’attività per cinque giorni, con chiusura sine die in caso di mancato ripristino. Il provvedimento muove dal verbale della polizia municipale che aveva rilevato un’occupazione di circa 96 mq a fronte di un’autorizzazione per 30 mq, oltre alla trasformazione della tenda in un vero e proprio dehors.
Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la violazione del regolamento comunale sui dehors e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Comune eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato una nuova ordinanza autorizzativa per una superficie superiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda demolitoria. Il Comune, con successiva ordinanza, ha autorizzato una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie di 50 mq in luogo dei 30 mq in precedenza concessi, disciplinando nuovamente la posizione del ricorrente in chiave a lui più favorevole. Tale circostanza non risulta contestata e determina il venir meno dell’interesse all’annullamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale verifica l’illegittimità dell’azione amministrativa. Il verbale della polizia municipale ha accertato un’occupazione abusiva di circa 96 mq mediante tavoli e sedie, a fronte di un’autorizzazione per soli 30 mq, e la trasformazione della tenda in dehors mediante chiusura laterale con materiale in pvc.
L’accertamento, compiuto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, gode di presunzione di veridicità sino a querela di falso. Ne deriva che le determinazioni successive si pongono come provvedimenti vincolati e consequenziali rispetto a una situazione di fatto inequivocabile.
Il Collegio esclude pertanto che residuino spazi partecipativi o difensivi e che sia configurabile un affidamento meritevole di tutela. Il Comune ha sviluppato coerentemente il procedimento sanzionatorio in applicazione dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, mentre il parallelo procedimento autorizzatorio ha seguito autonomamente il proprio corso.
Non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità, la domanda risarcitoria è rigettata. L’andamento della controversia e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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