Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 62 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore abbia titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e rimasta inadempiuta oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’art. 114 cod. proc. amm. impone al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di dettare le modalità attuative, anche mediante la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta per il ritardo nell’adempimento, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione spontanea o all’efficacia della nomina commissariale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che avevano riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente, per importi pari a € 500,00 annui e per più anni scolastici, oltre interessi legali.
Le sentenze erano state notificate in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non contestate. L’Amministrazione si è costituita formalmente opponendosi all’accoglimento e nulla ha corrisposto. La questione approda così al TAR in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che i ricorsi presentano decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo e ne dispone la riunione, in applicazione del decreto organizzativo n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per fronteggiare la massa dei ricorsi in materia di carta del docente. La riunione è operata a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Nel merito, per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza. Il TAR ordina quindi al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, si ritengono connesse ai compiti istituzionali, con compenso compreso in quello già percepito.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nel giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese sono liquidate per ciascun ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e il Collegio manda alla Segreteria la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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