L’esclusione per collocazione dei manufatti nella fascia FP3 è legittima se il bando è chiaro (TAR Puglia n. 694 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per il rilascio di concessioni demaniali marittime, l’interpretazione della lex specialis deve avvenire secondo il criterio del tenore letterale delle disposizioni del bando, che prevale sulle eventuali indicazioni degli elaborati grafici allegati. L’eventuale discrasia tra il bando e l’Allegato grafico non può essere interpretata in senso derogatorio rispetto alle prescrizioni testuali, ove queste siano chiare e inequivoche nel delimitare l’oggetto della concessione. È pertanto legittima l’esclusione dell’operatore economico che abbia previsto la collocazione di manufatti per i servizi della spiaggia all’interno della fascia FP3, destinata esclusivamente al libero transito, in quanto l’offerta risulta non conforme alle prescrizioni del bando a pena di esclusione. Le censure avverso la lex specialis sono inammissibili se generiche e non sorrette da specifiche deduzioni.

Il Fatto

Il Comune di Manduria indiceva una gara per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, per la durata di due anni e senza diritto di insistenza. Per il lotto n. 9 risultava partecipante la sola società ricorrente. La Commissione giudicatrice, nel corso della valutazione tecnica, escludeva la società, rilevando che i manufatti previsti per i servizi della spiaggia ricadevano nella fascia di rispetto FP3, di larghezza pari a tre metri, compresa nell’area in concessione ai sensi dell’art. 2 del bando. Con successiva determinazione, l’ente approvava i verbali di gara e non assegnava il lotto, essendo l’unico partecipante escluso. La società impugnava gli atti, deducendo l’erronea interpretazione del grafico di cui all’Allegato C del bando.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze attoree. Il Collegio ha osservato che il tenore letterale dell’art. 2 del bando è chiaro nel ricomprendere le aree concedibili nelle tre fasce parallele alla linea di costa, ivi inclusa la FP3, destinata al libero transito e sulla quale possono essere posate pedane in legno e allocato del verde. Il dato testuale della lex specialis assume pertanto valore prevalente rispetto alla lettura del grafico fornita dalla ricorrente.

Quanto al richiamo alla fascia di colore verde indicata nell’Allegato C, il TAR ha precisato che tale elaborato individua i singoli lotti concedibili e, in quanto destinato a integrare le prescrizioni normative di gara, non può essere interpretato in modo difforme dal dato letterale dell’art. 2. La pretesa della società di collocare la fascia FP3 al di fuori dell’area concedibile è stata ritenuta contraria al chiaro contenuto della disposizione.

Il Tribunale ha, infine, respinto le residue censure dirette a contestare la lex specialis stessa, qualificandole come generiche e indimostrate, non assistite da alcuna specifica deduzione che ne potesse comprovare l’illegittimità. L’esclusione è stata conseguentemente ritenuta legittima, con declaratoria di infondatezza del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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