Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 57 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un giudicato azionabile e pronuncia l’ordine di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione inadempiente. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza è rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al soggetto soccombente presso il domicilio reale, ed è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali. Il giudice può inoltre trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti in presenza di profili di danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti, oltre interessi di legge, e all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dell’importo complessivo di euro 3.000, oltre interessi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si è formalmente opposto all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Nel merito, non emerge contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento della retribuzione professionale docenti e l’accredito delle somme sulla carta elettronica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni. La parte ricorrente è stata onerata della comunicazione al Commissario del proprio numero di codice fiscale. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto. Il dies a quo è stato fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno dal quale assume efficacia la nomina del Commissario.

Le spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, sono state dimidiate e ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla Difesa erarialenell’esecuzione dei titoli giudiziali. Si è provveduto alla distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Infine, per i profili di potenziale danno erariale, è stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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