Ottemperanza al giudicato sulle sentenze per la carta del docente (TAR Piemonte n. 59 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che hanno riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, il TAR accoglie il ricorso quando il titolo è stato notificato in forma esecutiva e, alla data della proposizione del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non essendo contestata l’omissione dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. È dovuta, inoltre, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per uno o più anni scolastici, oltre interessi legali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento.

Le cause, discusse nella medesima camera di consiglio, sono state riunite in applicazione delle misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione con decreto n. 3/2025, volto a fronteggiare l’elevato contenzioso in materia, che nel corso del 2025 ha inciso in misura rilevante sul totale dei ricorsi introitati presso il TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Su tali basi, per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione, sulla base dei parametri tabellari, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della marcata serialità della controversia e della condizione operativa dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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