Revoca dell’aggiudicazione per unico centro decisionale tra offerenti collegati (C.G.A.R.S. n. 579 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale integra di per sé la violazione dei principi di segretezza, par condicio e leale concorrenza, senza che l’amministrazione debba provare la concreta alterazione dell’esito della competizione. Gli indizi di collegamento sostanziale tra imprese non si valutano atomisticamente, ma nel loro complesso, potendo dalla loro concatenazione logica emergere la prova presuntiva del condizionamento delle offerte. Il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale non è assoluto e non impedisce all’amministrazione di svolgere in giudizio le proprie difese, quando queste costituiscano mera esplicitazione di ragioni già desumibili dagli atti del procedimento. La rimozione in autotutela di un’aggiudicazione viziata da accordo anticoncorrenziale, anche solo potenziale, è legittima e presidia la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, prevalendo sul mero interesse finanziario a una vendita immediata.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura di asta pubblica indetta da un Comune per l’alienazione di immobili, il lotto veniva aggiudicato in via provvisoria a una prima società per un importo di € 160.325,00. La società aggiudicataria comunicava poi la propria rinuncia all’acquisto, adducendo una sopravvenuta difficoltà economica per il mancato ottenimento del finanziamento.

Il Comune procedeva allo scorrimento della graduatoria e aggiudicava in via definitiva il medesimo lotto alla seconda classificata per € 110.267,00. A seguito di verifiche istruttorie il Comune ravvisava un possibile collegamento sostanziale tra la prima aggiudicataria rinunciataria e la seconda, avviando il procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La revoca in autotutela veniva disposta; il TAR Sicilia respingeva il ricorso, e la soccombente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado con alcune precisazioni. Sui primi due motivi, il Collegio ritiene che il divieto di integrazione postuma della motivazione non sia assoluto: esso incontra un limite quando le ragioni addotte in giudizio costituiscano mera esplicitazione di quelle già contenute, anche implicitamente, nel provvedimento o negli atti del procedimento. Nel caso di specie la comunicazione di avvio richiamava già il vincolo di parentela e affinità, la rinuncia e la condotta atipica del procuratore, elementi poi sviluppati dall’amministrazione in sede processuale nel quadro del materiale istruttorio già acquisito.

Quanto al quadro indiziario, il Consiglio ribadisce l’orientamento costante: ai fini dell’accertamento del collegamento sostanziale, gli indizi vanno valutati nel loro complesso e non atomisticamente, poiché è dalla visione d’insieme che può emergere la prova presuntiva del condizionamento delle offerte. Rilevano lo stretto legame familiare ed economico tra la socia di maggioranza della prima aggiudicataria e la seconda offerente, il versamento del prezzo effettuato da un soggetto legato da affinità, la condotta di gara oggettivamente anomala della prima classificata e la rinuncia che ha prodotto lo scorrimento della graduatoria a vantaggio della seconda, potenzialmente inibendo offerte concorrenti.

Tale combinazione di indizi, strutturali e funzionali, supera la soglia richiesta dall’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. Una volta accertata la riconducibilità delle offerte a un unico centro, la violazione dei principi di segretezza e par condicio è in re ipsa, non essendo necessaria la prova della concreta alterazione dell’esito della gara.

Sul terzo motivo, il Collegio afferma che l’interesse pubblico perseguito nelle procedure di evidenza pubblica non si esaurisce nella massimizzazione del vantaggio economico: esso risiede nella garanzia della legalità, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. La ripetizione della gara, privata dell’offerta più alta e poi abbandonata, è potenzialmente idonea a indurre offerte ulteriori. Infine, sul quarto motivo, il potere di autotutela, disciplinato dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, consente all’amministrazione di correggere i propri atti viziati: nel caso di specie il Comune ha agito tempestivamente, prima della stipulazione del contratto. L’appello è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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