Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e accessori non corrisposti (TAR Sicilia n. 1413 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando ha ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo. L’avvenuto pagamento della sola sorte capitale, in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella pretesa, ma non elide l’interesse alla decisione sugli accessori espressamente riconosciuti dal titolo e rimasti insoddisfatti. La sopravvenuta esecuzione, ancorché parziale, non elimina la soccombenza sostanziale dell’Amministrazione debitrice, che si valuta con riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. In caso di perdurante inadempimento consegue la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela, Sezione lavoro, n. 10 del 10 gennaio 2025, che ha accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 3.114,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero, in data 27 novembre 2025, ha provveduto al pagamento della sorte capitale, senza corrispondere gli accessori riconosciuti dal titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama gli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo e afferma l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato. Il giudicato formatosi è pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.

Sul piano dei presupposti, dagli atti risulta che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 12 aprile 2025 ed è passata in giudicato l’11 luglio 2025; il ricorso, notificato il 17 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, è stato proposto nel rispetto delle forme di legge.

Quanto al merito, dalle deduzioni della ricorrente, non contestate, emerge che il Ministero ha pagato la sorte capitale il 27 novembre 2025 senza dare integrale esecuzione al giudicato sugli accessori. Limitatamente a quella pretesa si dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione.

Permane invece l’interesse sugli accessori espressamente contemplati dal titolo, non risultando alcun adempimento in parte qua. Il ricorso è pertanto accolto e si ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato quanto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, applicandolo per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.

Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e gli accessori restano insoddisfatti. La sopravvenuta esecuzione parziale non elide la soccombenza sostanziale, valutata alla data di proposizione del ricorso, quando il credito era integralmente insoddisfatto. Le spese sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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