Prova di resistenza e valutazione dei titoli nella progressione interna (TAR Sicilia n. 1415 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei risultati di una procedura selettiva interna, l’interesse ad agire del candidato è condizionato alla prova di resistenza. Il ricorrente deve dimostrare, o quantomeno fornire un principio di prova, che l’eventuale accoglimento dei motivi proposti gli consentirebbe di conseguire un collocamento in posizione utile in graduatoria. Il mero errore materiale di calcolo nella sommatoria dei punteggi, che non incida sulla posizione utile, non è idoneo a radicare un interesse concreto e attuale. Inoltre, ai fini della valutazione dei titoli, possono essere esaminati esclusivamente i titoli espressamente dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione, non essendo sufficiente la dichiarazione generica del loro possesso.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla selezione interna bandita da un Comune siciliano per la progressione tra le aree del personale dipendente, con riferimento al profilo di Istruttore Amministrativo Contabile. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli, l’istante si collocava al ventiquattresimo posto della graduatoria, con un punteggio inferiore a quello necessario per l’accesso ai posti messi a concorso.

Il candidato impugnava quindi la graduatoria finale, gli atti di valutazione dei titoli e il bando, lamentando l’errata attribuzione dei punteggi relativi al servizio prestato e ai titoli culturali, nonché la contraddittorietà delle previsioni del bando in materia di valutazione. Il Comune resisteva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il profilo dell’interesse al ricorso, rilevando come la stessa amministrazione avesse ammesso un errore di calcolo nella sommatoria dei punteggi attribuiti ai titoli culturali e di servizio. Tale errore, tuttavia, pur comportando un incremento del punteggio complessivo, non modificherebbe la posizione del ricorrente in misura utile al superamento della soglia necessaria per l’ammissione ai posti disponibili.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento in materia di prova di resistenza, secondo cui il candidato che impugni i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il proprio interesse attuale e concreto all’accoglimento della domanda. Non è sufficiente invocare un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria, quando l’eventuale correzione non produca alcun apprezzabile risultato concreto in favore del ricorrente.

Nel merito delle singole censure, il Collegio ha confermato la correttezza dell’operato della Commissione in ordine alla valutazione del servizio prestato nell’area degli operatori esperti. La Commissione aveva computato i soli periodi dichiarati e autocertificati nella domanda di partecipazione, non potendo valutare determinazioni dirigenziali mai richiamate né allegate. Parimenti corretto è stato ritenuto il calcolo finale, con la decurtazione dell’anzianità necessaria come requisito di accesso, in applicazione delle previsioni del bando.

Quanto alla mancata attribuzione del punteggio per il titolo di scuola media inferiore, il Tribunale ha evidenziato come tale titolo non fosse stato dichiarato nella domanda né allegato all’autocertificazione. Le previsioni del bando impongono che tutte le dichiarazioni siano rese in modo esplicito e che possano essere valutati esclusivamente i titoli espressamente indicati dal candidato, con conseguente correttezza dell’operato della Commissione.

Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *