Indennità di disagio ambientale: no all’opposizione di terzo tardiva dell’ATO (TAR Toscana n. 624 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il termine di sessanta giorni per l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, cod. proc. amm. decorre dalla piena conoscenza della sentenza da parte dell’opponente estraneo al giudizio, desumibile da circostanze di fatto che ne attestino l’acquisita consapevolezza dell’esistenza e del contenuto. Il Comune membro dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO è legittimato a impugnare la deliberazione assembleare solo per vizi che incidono sullo ius ad officium, non per censure attinenti al contenuto intrinseco dell’atto. La deliberazione assembleare che ratifichi integralmente il provvedimento direttoriale impugnato rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo avverso quest’ultimo.
Il Fatto
Nel territorio dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio insiste la discarica di Case Passerini, parte del Polo Impiantistico a servizio dell’ATO Toscana Centro. Il Protocollo d’intesa del 2 agosto 2005 e l’Accordo di programma del 25 maggio 2009 avevano previsto, in favore dei due Comuni, un’indennità di disagio ambientale in misura fissa. Non avendo ricevuto il pagamento per gli anni 2018 e 2019, i due Comuni avevano ottenuto decreti ingiuntivi, poi revocati dalle sentenze del TAR Toscana nn. 872 e 873 del 9 giugno 2021, che avevano qualificato la posizione dei Comuni come azione di adempimento verso l’ATO, non come diritto soggettivo creditorio verso gli altri sottoscrittori.
L’ATO, con determinazione direttoriale n. 87 del 28 giugno 2022, aveva negato ogni ulteriore adempimento. I due Comuni impugnavano l’atto; l’ATO proponeva ricorsi incidentali ex art. 108 c.p.a. avverso le sentenze nn. 872 e 873/2021, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio. Sopravveniva la deliberazione assembleare n. 19 del 30 settembre 2022, che confermava la determinazione direttoriale, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi e scrutinato dapprima le opposizioni di terzo. L’eccezione di irricevibilità è stata ritenuta fondata. Il termine di decadenza ex art. 92, comma 1, cod. proc. amm. decorre, secondo l’orientamento condiviso, dalla piena conoscenza della sentenza da parte dell’opponente estraneo al giudizio, desumibile da circostanze di fatto.
Nel caso di specie l’ATO aveva acquisito consapevolezza delle pronunce il 14 giugno 2022, con la nota direttoriale che ne riproduceva testualmente il contenuto, e comunque il 28 giugno 2022, con la determinazione n. 87/2022. Il termine scadeva quindi il 13 settembre 2022, mentre l’opposizione è stata notificata il 26 ottobre 2022. Le opposizioni di terzo sono pertanto irricevibili in entrambe le cause.
Quanto ai ricorsi introduttivi, il Collegio ha rilevato che la deliberazione assembleare n. 19/2022 costituisce atto di ratifica della determinazione n. 87/2022, di cui conferma contenuto e lesività. Anche un eventuale annullamento di quest’ultima non arrecherebbe alcun beneficio ai Comuni, poiché il diniego permane identicamente nella delibera assembleare. I ricorsi introduttivi sono quindi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Venendo ai motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 19/2022, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione. I due Comuni, membri dell’Assemblea dei Sindaci, avevano votato contro la delibera. Secondo il consolidato orientamento, i componenti di un organo collegiale possono impugnare le deliberazioni solo per vizi che incidono sullo ius ad officium, non per contestare il contenuto intrinseco dell’atto. Le censure dei Comuni attengono al contenuto deliberativo e motivazionale, non a violazioni procedurali delle prerogative del mandato. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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