Nullità della procura per difetto di specialità nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2736 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto sulla base di una procura alle liti carente del requisito di specialità, richiesto dall’art. 83 c.p.c., quando il suo contenuto rechi espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e non contenga alcun elemento compatibile con la volontà di promuovere una controversia dinanzi al giudice amministrativo. La nullità della procura non è sanabile mediante successiva regolarizzazione, atteso che l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, aveva ottenuto dal Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017-2021 e all’accreditamento della somma di € 2.000,00.
La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non aveva avuto esecuzione. La ricorrente adiva quindi il TAR Lombardia per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adozione degli atti necessari e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la procura alle liti prodotta dalla ricorrente conteneva espressioni con le quali la parte dichiarava di voler promuovere un procedimento dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. contro il MIUR, senza alcun riferimento al giudizio di ottemperanza da instaurare dinanzi al giudice amministrativo.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ricordato che l’esame della procura deve dare certezza che il suo contenuto non contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’azione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi, da cui desumere la mancanza di specialità. Nel caso di specie, la procura era stata rilasciata esclusivamente per agire dinanzi al giudice civile, senza alcun elemento coerente con la volontà di proporre una controversia dinanzi al giudice amministrativo. La procura è stata pertanto ritenuta nulla per difetto di specialità.
Il Collegio ha altresì escluso la possibilità di sanare tale vizio di nullità con una regolarizzazione successiva, non essendo applicabile al processo amministrativo l’art. 182, comma 2, c.p.c., alla luce dell’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025. La domanda di ottemperanza è stata quindi dichiarata inammissibile, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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