Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 11 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita dell’iscrizione della squadra di caccia al cinghiale nel registro istituito dall’Ambito Territoriale di Caccia determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il provvedimento di assegnazione delle zone di caccia. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di nullità delle spese di lite in mancanza di costituzione delle parti intimate.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di capo squadra della squadra di caccia al cinghiale “Kappa”, iscritta presso l’ATC “L’Aquila”, ha impugnato la determinazione commissariale del 23 settembre 2022, con la quale l’Ambito Territoriale di Caccia ha confermato la suddivisione del territorio in sette macro aree e ha assegnato alla squadra la zona di caccia 21 della macro area 5. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Con nota depositata in data 11 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in ragione del venir meno dell’iscrizione della squadra “Kappa” nel registro per la caccia al cinghiale in forma collettiva istituito dall’ATC.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente, fondata sulla sopravvenuta perdita dell’iscrizione della squadra nel registro dell’ATC, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale evenienza impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse della parte alla definizione del merito della controversia.
Il Collegio ha osservato che la perdita del requisito dell’iscrizione priva di utilità concreta l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la squadra non è più legittimata a svolgere l’attività venatoria in forma collettiva nell’ambito dell’ATC. La declaratoria di improcedibilità non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure prospettate, essendo logicamente antecedente alla disamina dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha rilevato la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, disponendo che nulla sia dovuto al riguardo. La pronuncia conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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