Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1408 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, sempre che siano rispettati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, ove occorra, dispone l’intervento sostitutivo nominando il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia perché fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il pagamento di € 500,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2024/25.

Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., è stato notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. La pretesa fatta valere si fonda su una sentenza definitiva del giudice ordinario, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente in data 6 ottobre 2025. Ricorre, dunque, il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

Il TAR verifica poi gli ulteriori adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione. In particolare, risulta rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 9 maggio 2025.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto nel merito. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della presente sentenza all’amministrazione e dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo oppure quello da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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