Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1407 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro è fondato quando risulti accertata la mancata esecuzione del titolo e siano stati espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera anche per l’azione di ottemperanza, sicché il ricorso notificato prima della sua scadenza è improcedibile. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È altresì dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 384/2025 del 19.3.2025 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma di euro 3.031,66 oltre accessori.

Poiché l’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato il 27.4.2025, come da attestazione in atti.

Il Tribunale ha verificato l’espletamento degli adempimenti propedeutici all’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente il 27.3.2025. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 29 luglio 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Accertato l’inadempimento, il giudice ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La somma liquidata a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non è irripetibile né soggetta a termini prescrizionali di favore per la P.A.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il dirigente dell’Ufficio dell’ambito territoriale di Caltanissetta dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, e provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme.

Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, dal giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *