Domanda FIS tempestiva se la sospensione deriva da eventi oggettivamente non evitabili (TAR Lombardia n. 1515 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al Fondo di integrazione salariale, ove la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa dipenda da eventi oggettivamente non evitabili, è soggetta al termine di presentazione della fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, e non al termine di quindici giorni. All’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa sulle integrazioni salariali ordinarie, sicché opera la deroga temporale prevista per gli eventi non evitabili. Rientrano in tale categoria le misure restrittive adottate dall’autorità amministrativa per fronteggiare la crisi pandemica, che hanno comportato una radicale riduzione del lavoro. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento dell’INPS che dichiari la decadenza per il periodo anteriore, fondandosi sul diverso termine ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente opera nell’organizzazione e gestione di convegni e fiere. Nell’11.02.2022 sottoscriveva con le rappresentanze sindacali aziendali un accordo che, in ragione della crisi derivante dalla pandemia, prevedeva il ricorso ai Fondi di solidarietà per l’assegno di integrazione salariale ordinario, per un periodo massimo di tredici settimane.

Il 31.03.2022 la società presentava all’INPS domanda di proroga del trattamento per il periodo 1 marzo 2022 – 31 marzo 2022. Con provvedimento del 23 giugno 2022, comunicato il 15 luglio 2022, l’Istituto accoglieva l’istanza solo parzialmente, autorizzando il periodo dal 21 al 31 marzo per decadenza del periodo precedente. La società impugnava il provvedimento nella parte in cui escludeva il trattamento per il periodo 1 marzo – 20 marzo 2022, lamentando la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 e la qualificazione della vicenda come evento oggettivamente non evitabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza della stessa Sezione con cui, per il mese di febbraio 2022, era stato accolto il ricorso della odierna ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di integrazione salariale, e ne riporta il quadro normativo di riferimento. Il FIS, istituito per i settori esclusi dal Titolo I, eroga l’assegno di integrazione salariale nei casi previsti dalla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. All’assegno si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Sul piano procedimentale, l’art. 15 fissa il termine ordinario di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Lo stesso comma prevede però una deroga per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali il termine è quello della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Il Collegio osserva che la disciplina del FIS non contempla espressamente l’ipotesi della sospensione collegata a eventi imprevedibili e che, in tal caso, trova applicazione la specifica previsione derogatoria. La ricorrente ha quindi presentato il 31.03.2022 la domanda di assegno relativa al FIS, avendone i requisiti di legge. La domanda era giustificata dalla sopravvenienza delle straordinarie misure amministrative adottate dal Governo per far fronte alla crisi pandemica, che avevano determinato una significativa riduzione dell’attività, come emerso in sede sindacale.

Tale riduzione è imputabile a eventi oggettivamente non evitabili, derivando dalle misure restrittive dell’autorità amministrativa e non da comportamenti volontari dell’azienda o dei lavoratori. Poiché la sospensione dell’attività si è verificata nel mese di febbraio 2022, il termine utile per la domanda veniva a scadere il 31 marzo. La domanda, presentata proprio in tale data, è dunque tempestiva.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato nella parte in cui ha escluso la ricorrente dal trattamento per il periodo dal 1 marzo al 20 marzo 2022. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sulla posizione dell’interessata in aderenza ai principi enunciati. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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