Revoca dell’utilizzo di graduatoria esterna e insussistenza di affidamento qualificato (TAR Sicilia n. 1411 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di graduatorie di altri enti costituisce una facoltà di reclutamento espressione di autonomia organizzativa, che non configura un diritto dell’idoneo all’assunzione né cristallizza la scelta amministrativa. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro la posizione dell’aspirante resta una aspettativa procedimentale, non un affidamento qualificato. La revoca adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 su un procedimento non concluso non richiede motivazione rafforzata, essendo sufficiente che renda percepibile la ragione della nuova valutazione dell’interesse pubblico. La scelta dello strumento di copertura del fabbisogno rientra nella discrezionalità organizzativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o sviamento. La legittimità degli atti esclude l’antigiuridicità della condotta e, con essa, la responsabilità risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria di altro Comune, impugnava la deliberazione di Giunta e la nota con cui il Comune resistente revocava la precedente decisione di coprire un posto di istruttore direttivo tecnico mediante utilizzo di quella graduatoria. L’ente aveva dapprima approvato lo schema di convenzione tra i due Comuni, avviando poi l’interlocuzione con l’interessato e richiedendo la documentazione necessaria. Nelle more, sopravvenute valutazioni organizzative inducevano la Giunta a revocare quella modalità di reclutamento e a optare per un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il ricorrente deduceva violazione di legge, difetto dei presupposti, incompetenza, eccesso di potere e lesione dell’affidamento, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni. Il Comune resistente eccepiva l’infondatezza, richiamando la natura facoltativa dello scorrimento e la mancanza di un affidamento qualificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto alla competenza, la revoca è disposta con deliberazione della Giunta, cui spetta la funzione di indirizzo in materia organizzativa, mentre la nota dirigenziale si limita a comunicare la determinazione e a curarne gli effetti esterni, con funzione meramente consequenziale e priva di autonoma portata lesiva. Gli atti meramente comunicativi o esecutivi non radicano vizi di incompetenza quando la determinazione provenga dall’organo competente.

Sul piano dei presupposti, la revoca non attiene alla soppressione del fabbisogno, ma alla rimodulazione della modalità di copertura del posto. La programmazione delimita l’an della copertura, mentre la selezione dello strumento ricade nella sfera valutativa dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o sviamento. Non è pertanto necessaria una previa formale modifica programmatoria, incidendo la scelta sul “come” e non sul “se” del fabbisogno.

Quanto all’affidamento, l’utilizzo di graduatorie esterne è facoltà di reclutamento che non configura un diritto dell’idoneo. L’approvazione dello schema di convenzione ha natura programmatoria e apre una fase attuativa subordinata alle verifiche istruttorie e alla stipula del contratto individuale. Non è configurabile un autovincolo: occorre distinguere tra atti endoprocedimentali e atti conclusivi, poiché i primi non consolidano una posizione qualificata in assenza di un atto di effettivo impegno all’assunzione.

Il Comune ha esercitato il potere di revoca previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, che consente di rimuovere un precedente atto organizzativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La motivazione non richiede analiticità assoluta, ma deve rendere percepibile la nuova valutazione dell’interesse pubblico, tanto più quando la revoca incide su un procedimento non concluso. La posizione dell’idoneo integra una aspettativa procedimentale, non un affidamento qualificato, che presuppone atti univoci e concludenti e un assetto stabilizzato. Nel caso di specie manca alcuna proposta contrattuale o convocazione alla stipula, e la disponibilità manifestata dal ricorrente non evidenzia scelte irreversibili.

Respinta l’impugnativa, cade anche la domanda risarcitoria. La responsabilità della pubblica amministrazione ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano: l’accertata legittimità degli atti esclude l’antigiuridicità della condotta e il presupposto stesso della responsabilità. Quanto alla perdita di chance, la procedura non aveva raggiunto una fase tale da rendere ragionevolmente probabile l’assunzione, e la deduzione dei costi di pendolarismo e delle chance professionali è formulata in termini generici, priva di prova seria e specifica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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