Valutazione cumulativa e agrivoltaico: obbligo di istruttoria concreta (TAR Sicilia n. 1369 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il parere paesaggistico ha natura non vincolante, a prescindere dal rispetto del termine procedimentale, e il suo recepimento nel provvedimento conclusivo integra motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, purché il contenuto richiamato sia conoscibile. La valutazione degli effetti cumulativi presuppone che il progetto anteriore, assunto quale parametro, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi: in mancanza, l’amministrazione incorre in difetto di istruttoria. Gli impianti agrivoltaici non possono essere valutati con i criteri dei fotovoltaici tradizionali e richiedono una verifica specifica delle loro caratteristiche. Le prescrizioni espulsive impongono il bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse alla transizione energetica, nonché il rispetto del dissenso costruttivo ex art. 14-ter l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da 20 MW. Nel corso dell’istruttoria la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tra cui l’esclusione di alcune aree per ragioni paesaggistiche e di impatto cumulativo.

La Commissione Tecnica Specialistica regionale ha poi ritenuto non significativo l’impatto cumulativo. Il MASE, con il decreto impugnato, ha invece qualificato vincolante il parere paesaggistico, subordinando alle sue prescrizioni la compatibilità ambientale del progetto. La ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua di tale decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità della controinteressata. I pareri richiamati sono atti endoprocedimentali non vincolanti, privi di immediata efficacia lesiva: l’onere di impugnazione gravava sul solo provvedimento finale, nel quale possono farsi valere i vizi derivati dagli atti presupposti.

Sul primo motivo, il TAR chiarisce che il parere paesaggistico reso in sede di VIA è non vincolante, diversamente da quanto accade nel distinto procedimento di autorizzazione paesaggistica. Il suo recepimento non integra difetto di motivazione, valendo come motivazione per relationem in procedimenti di elevata complessità tecnico-discrezionale.

Il secondo motivo è fondato. La valutazione cumulativa, che opera secondo il criterio cronologico delle istanze, presuppone che il progetto anteriore sia concretamente realizzabile in tempi certi e brevi. Il MASE ha omesso tale verifica, assumendo la compresenza dei due impianti come presupposto attuale: ne deriva un evidente difetto di istruttoria, non emendabile in sede giurisdizionale per rispetto della riserva di amministrazione.

Fondato è anche il terzo motivo. L’amministrazione ha desunto l’esistenza del vincolo ex art. 142, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 da fonti cartografiche prive di valore normativo, in contrasto con l’accertamento dell’Autorità di Bacino, senza verificare il concreto pregiudizio al bene tutelato.

Il quarto motivo è accolto: i pareri hanno assunto un modello di fotovoltaico tradizionale diverso dall’agrivoltaico evoluto realizzato, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 8258 del 2023. Il quinto e il sesto motivo censurano la mancata attuazione sostanziale del contraddittorio e la violazione del principio di proporzionalità e del dissenso costruttivo. Il provvedimento è annullato, con obbligo di rinnovare l’istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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