Ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1370 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro sia passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il responsabile del competente ufficio ministeriale, con facoltà di delega, senza riconoscimento di compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00, erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme maturate per i singoli anni scolastici, oltre interessi.
Chiesta l’esecuzione del giudicato, i ricorrenti hanno dedotto l’inutile decorso del termine previsto per l’ottemperanza spontanea da parte dell’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione versata in atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Nel merito il ricorso è stato accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.
Quanto al compenso dell’ausiliario, il TAR ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa. Essendo il commissario un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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