Cessazione della materia del contendere dopo riesame e rilascio del titolo ambientale (TAR Sicilia n. 1358 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di riesame, rinnovi l’istruttoria e rilasci il titolo ambientale positivo, così soddisfacendo pienamente l’interesse del ricorrente. L’ordinanza emessa ai fini del riesame restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, vincolandola soltanto a eliminare i vizi riconosciuti fondati in sede sommaria: la decisione che ne segue non è adempimento puramente esecutivo, ma espressione di una autonoma e rinnovata valutazione tecnico-discrezionale. Il soddisfacimento della pretesa dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione e la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Siciliana aveva ritenuto esperita negativamente la procedura di V.I.A., integrata con la valutazione di incidenza nell’ambito del procedimento di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sul progetto di un impianto fotovoltaico a terra. Con il ricorso, depositato nel febbraio 2025 e accompagnato da istanza cautelare, sono stati impugnati anche il parere istruttorio conclusivo non favorevole e il parere interlocutorio intermedio.
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, riconoscendo la fondatezza del ricorso per alcuni motivi e indicando all’amministrazione gli incombenti da eseguire. In esecuzione dell’ordinanza l’istruttoria è stata riaperta e il procedimento si è concluso con il rilascio del titolo ambientale positivo e di un PAUR favorevole. La ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo conseguito il bene della vita atteso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del remand come tecnica di tutela cautelare. L’ordinanza emessa ai fini del riesame rimette in gioco l’assetto di interessi definito con il provvedimento impugnato e restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale. Il vincolo è limitato all’eliminazione dei vizi riconosciuti fondati prima facie; resta ferma la libertà dell’amministrazione di adottare un atto di identico contenuto dispositivo con diversa motivazione o all’esito di un differente procedimento.
Il Collegio richiama, sul punto, il precedente del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1222 del 03.05.2019, secondo cui le ordinanze ai fini del riesame comportano una completa riedizione del procedimento, finalizzata a eliminare i vizi sostanziali o formali riconosciuti come fondati, senza pregiudicare il risultato finale dell’azione amministrativa.
Su questa base, la decisione di annullare il provvedimento di V.I.A. negativa e di concedere, dopo il rinnovamento dell’istruttoria, un titolo ambientale positivo non costituisce adempimento puramente esecutivo dell’ordinanza propulsiva. Essa integra un’autonoma e rinnovata valutazione tecnico-discrezionale, che soddisfa pienamente l’interesse della parte ricorrente.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stato conseguito il bene della vita solo dopo l’instaurazione del giudizio, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il Collegio compensa le spese processuali, come richiesto dalla ricorrente, tenuto conto della complessità dei profili tecnici e giuridici della vicenda.
Nota della Redazione
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