Omessa denuncia munizioni e chiave integrano inaffidabilità per divieto detenzione armi (TAR Lombardia n. 758 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti è legittimo quando si fonda su capi autonomi di motivazione, ciascuno dei quali è di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Integra violazione dell’art. 38 TULPS l’omessa denuncia delle munizioni di cui si sia acquisita la materiale disponibilità per successione, essendo irrilevante la risalente provenienza ereditaria. La custodia delle armi non è diligente quando l’armadio, ancorché munito di serratura, sia rinvenuto con la chiave inserita, sì da agevolare l’accesso di terzi. L’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non vincola l’Amministrazione, poiché incide sulla punibilità e non esclude la responsabilità per i fatti ascritti.

Il Fatto

Nel corso di un controllo presso l’abitazione del ricorrente, resosi necessario dopo l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, i militari operanti procedevano al sequestro ex art. 354 cod. proc. pen. e al ritiro cautelare di armi e munizioni. Era emerso che il figlio convivente aveva esploso un colpo con il fucile appartenente al padre e che le armi erano custodite in un armadio privo di blindatura con la chiave inserita nella serratura, mentre le munizioni erano contenute in una cassa di legno posta nel sottotetto, liberamente accessibile.

La Prefettura di Bergamo, su segnalazione della Compagnia dei Carabinieri, adottava il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, motivandolo con l’omessa denuncia delle munizioni ereditate dal padre, deceduto negli anni ’80, e con la violazione dell’obbligo di diligente custodia. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato si fonda su due capi autonomi di motivazione, ciascuno idoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi. Tale struttura argomentativa è decisiva, perché consente di confermare la legittimità del divieto anche qualora uno solo dei due profili risulti fondato.

Quanto alla omessa denuncia delle munizioni, i giudici rilevano che il ricorrente non contesta di averle ereditate né di averne acquisito la materiale disponibilità dopo la morte del genitore. Trova quindi applicazione l’art. 38 TULPS, che impone a chiunque detenga armi, munizioni finite o materie esplodenti di farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità. La violazione di tale obbligo è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità, in quanto sintomatica di scarsa diligenza e idonea a frustrare le esigenze di controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza, precludendole di conoscere l’esistenza e l’ubicazione delle munizioni.

Anche il secondo capo di motivazione, incentrato sul dovere di diligente custodia, è immune da censure. Il Collegio non si sofferma sull’idoneità astratta di un armadio privo di blindatura, ma valorizza il dato concreto: l’armadietto è stato rinvenuto con la chiave inserita. Tale circostanza, se in astratto potrebbe bastare a evitare l’accesso di terzi, in concreto rimuove gli ostacoli frapposti all’uso delle armi, agevolandone l’accesso. È esattamente quanto si è verificato, poiché l’omissione delle cautele ha consentito al figlio del ricorrente di impossessarsi del fucile ed esplodere un colpo.

Il Collegio esclude infine che l’archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. possa incidere sulla legittimità del provvedimento. Da un lato, sussiste l’autonomia tra valutazioni penalistiche e amministrative, non essendo l’Autorità prefettizia vincolata all’esito del procedimento penale. Dall’altro, la definizione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. non esclude, ma anzi conferma la responsabilità per i fatti ascritti, poiché incide esclusivamente sulla punibilità e non fa venir meno il fatto storico né gli elementi del reato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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