Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2062 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente, l’Amministrazione che non deduca né documenti l’adempimento è dichiarata inottemperante. Al Ministero va assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratto quanto eventualmente corrisposto nel frattempo. Per il caso di perdurante inerzia va nominato, sin d’ora, il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore trascorso il termine e provvede nei successivi 60 giorni. L’incarico affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa non comporta alcun compenso.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza notificata al Ministero il 22 luglio 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore di una docente la carta del docente, provvedendo all’accredito di 500 euro annui presso il borsellino elettronico per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria depositata in atti.
La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato una relazione dalla quale risulta il pagamento delle sole spese legali, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ma non del beneficio economico dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza ha fatto decorrere il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione. Il ricorso è pertanto procedibile.
Nel merito, il Tribunale rileva che la pretesa della ricorrente è sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il pagamento delle sole spese processuali non vale a soddisfare il credito accertato nel giudicato, che ha ad oggetto il beneficio della carta del docente.
Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente all’obbligo di ottemperare al giudicato e gli assegna un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi riconosciuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato.
Il Collegio precisa che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione, tenuto conto del limitato impegno richiesto dalla causa, di carattere seriale, e sono liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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