Graduatoria concorso: onere di impugnare gli atti di integrazione e rettifica (TAR Lombardia n. 4287 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I decreti di integrazione e rettifica di una graduatoria concorsuale, adottati a seguito di rinunce dei vincitori, costituiscono nuovi atti con valenza provvedimentale, espressione di una rinnovata ponderazione degli interessi, e sono pertanto autonomamente lesivi e soggetti all’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni. La loro mancata o tardiva impugnazione determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso la graduatoria originaria, non potendo l’eventuale annullamento di questa incidere su atti ormai inoppugnabili né produrre alcun effetto utile per l’interessato. La soluzione opposta priverebbe di tutela i soggetti inseriti in graduatoria per effetto dei provvedimenti successivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per la classe di concorso A049, bandito con D.M. n. 2575 del 2023, senza conseguire l’inserimento tra i vincitori della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 2997 del 17.09.2024. Ha impugnato quel decreto e la graduatoria, dolendosi del punteggio attribuito al titolo di accesso.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha adottato decreti di integrazione e rettifica della graduatoria, per effetto delle rinunce di alcuni vincitori, e successivamente un ulteriore provvedimento di inserimento di candidati. Il ricorrente ha gravato i primi con ricorso per motivi aggiunti, notificato solo il 12.03.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni tra loro connesse: la tempestività dei motivi aggiunti e la persistenza dell’interesse al ricorso introduttivo. Muove dalla qualificazione dei decreti di integrazione e rettifica come atti di conferma in senso proprio e non meramente confermativi, perché l’Amministrazione ha esercitato nuovamente il proprio potere con nuove valutazioni di interessi, anche facenti capo a soggetti terzi, inseriti per la prima volta in graduatoria in ragione delle rinunce.

Il Collegio richiama il D.M. n. 205 del 2023 e il D.D. n. 2575 del 2023, che prevedono la compilazione della graduatoria definitiva con i soli candidati vincitori: da ciò deriva che gli idonei possono accedere alla graduatoria solo in un secondo momento, per effetto dell’integrazione nel limite delle rinunce e dei posti banditi.

Su questa premessa si fonda l’onere di impugnare tempestivamente anche i decreti di integrazione e rettifica. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti intermedi della medesima procedura. Vengono citati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014 e n. 1937 del 2014, nonché Cons. Stato, Sez. II, n. 8935 del 2024.

Il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa, secondo la giurisprudenza richiamata, nella sussistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. L’atto successivo è dunque autonomamente lesivo e va impugnato nei termini.

Nel caso concreto, i decreti impugnati sono stati gravati solo con motivi aggiunti notificati il 12.03.2025, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm.; ne deriva la tardività. Il decreto del 20.03.2025 non risulta affatto impugnato. Entrambe le circostanze, anche singolarmente, determinano l’improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché l’annullamento della prima graduatoria non potrebbe incidere sugli atti di integrazione ormai inoppugnabili. Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato irricevibile, il ricorso introduttivo improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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