Payback dispositivi medici, atti regionali al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3347 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le Regioni e le Province autonome individuano le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al payback per gli anni 2015-2018 e quantificano i relativi importi non sono espressione di potere autoritativo, ma costituiscono attività interamente vincolata di ricognizione e riepilogo di dati contabili già definiti a monte da atti statali. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto il quantum debeatur involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione delle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa. Il meccanismo del payback, qualificato come contributo di solidarietà e non come tributo, supera il vaglio di costituzionalità.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre all’accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e agli atti connessi.
Con dodici successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente gravа il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, contenente le linee guida, e i provvedimenti di riparto adottati da numerose Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Chiede altresì la rimessione alla Corte costituzionale delle norme sul payback e l’accertamento del diritto di accesso agli atti. Nel corso del giudizio documenta il versamento della quota ridotta in favore di alcuni enti e, per altri, insiste per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, dal tetto di spesa del 4,4 per cento introdotto nel 2011 fino all’art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, alla novella del 2018 e all’art. 18 del d.-l. n. 115/2022, che ha attribuito a Regioni e Province il compito di individuare i fornitori tenuti al ripiano. Richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata, ascrivibile ai contributi di solidarietà e non ai tributi.
Su tale base il ricorso introduttivo è respinto nel merito. Le censure di illegittimità derivata non reggono: la qualificazione della misura esclude l’operatività dell’art. 53 Cost. e dello Statuto del contribuente; l’assenza di retroattività è confermata dalla conoscibilità del meccanismo fin dal 2015. La scelta di un tetto regionale uniforme al 4,4 per cento è razionale, poiché differenziarlo avrebbe inciso più gravemente su alcune imprese.
Quanto ai ricorsi avverso gli atti regionali e provinciali, il Tribunale nega la propria giurisdizione. La Regione e la Provincia, dopo la certificazione ministeriale, svolgono solo una verifica tecnico-contabile e compilano un elenco: attività priva di margine discrezionale, anche tecnico. Il rapporto che ne nasce è paritario, collocato a valle del potere autoritativo, e la posizione della fornitrice è di diritto soggettivo al corretto calcolo della somma.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul criterio del petitum sostanziale, il Collegio dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario. I ricorsi verso Piemonte, Puglia e Sardegna sono invece dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre per la Provincia di Bolzano la cessazione della materia del contendere è esclusa dal versamento solo parziale del dovuto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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