Accesso agli atti di concorso: genericità dell’istanza esplorativa e cessazione della materia (TAR Sicilia n. 1329 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti di un concorso pubblico è soddisfatto dall’ostensione dei verbali delle prove orali, dei quesiti sorteggiati e non sorteggiati, dei criteri e delle griglie di valutazione, nonché della scheda individuale di valutazione del candidato. È invece inammissibile la domanda di accesso che chieda “tutta la documentazione endo-procedimentale” o “ogni atto anche solo potenzialmente lesivo” degli interessi dell’istante, perché generica ed esplorativa. L’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 impone al richiedente di indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 esclude l’accesso preordinato a un controllo diffuso e generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. Quando l’Amministrazione abbia nel corso del giudizio osteso la documentazione richiesta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto da un Comune per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque Funzionari Amministrativi/Contabili. Superata la prova scritta, non è risultato idoneo alla successiva prova orale. Al fine di valutare l’eventuale tutela giurisdizionale della propria posizione, ha presentato istanza di accesso per ottenere copia dei verbali delle prove orali, dei quesiti sorteggiati e non sorteggiati, dei criteri e delle griglie di valutazione, della propria scheda di valutazione e di “ogni atto anche solo potenzialmente lesivo” dei propri interessi.
L’Amministrazione ha riscontrato solo parzialmente, trasmettendo il prospetto riepilogativo della prova orale sostenuta dal ricorrente. Dopo i solleciti rimasti privi di riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, chiedendo l’annullamento del parziale diniego e la condanna delle Amministrazioni intimate all’ostensione della documentazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana e del Comune capoluogo, intimati pur non essendo destinatari dell’istanza di accesso e risultando estranei al concorso. Nel merito, ha rilevato che, con nota prot. 23125 del 14 aprile 2026, depositata in vista della discussione, l’Amministrazione ha trasmesso i verbali delle prove orali, i quesiti non estratti, il verbale recante i criteri di valutazione e il modello di scheda, nonché la scheda di valutazione del ricorrente.
Tale ostensione ha integralmente soddisfatto il diritto di accesso esercitato con l’istanza del 17 dicembre 2025. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quanto alla documentazione richiesta in via amministrativa.
Residua invece la domanda di ostensione di “tutta la documentazione endo-procedimentale adottata” e di “ogni atto anche solo potenzialmente lesivo”, formulata solo con il ricorso. Il Collegio l’ha ritenuta palesemente generica ed esplorativa. L’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 esige che il richiedente indichi gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l’individuazione: indicazione che, per la documentazione in parola, è mancata.
Il Collegio ha aggiunto che la circostanza, meramente ipotetica, di eventuali irregolarità nell’attribuzione dei punteggi non può rendere ex post concreta e circostanziata una domanda indeterminata. Una siffatta richiesta appare preordinata a un controllo diffuso e generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e, come tale, è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.
Il ricorso è stato pertanto rigettato negli specifici termini indicati, con declaratoria della cessazione della materia del contendere per il resto e compensazione delle spese, dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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