L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario spetta al TAR quale giudice dell’esecuzione (TAR Marche n. 762 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, quando l’esecuzione sia volta nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere proposto dinanzi al giudice amministrativo, quale giudice dell’esecuzione. È procedibile il ricorso proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del titolo, il giudice dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza in favore del procuratore antistatario costituisce credito azionabile in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda di una docente, dichiarando il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del procuratore. Il difensore, agendo in proprio, ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, requisito richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione di ottemperanza. Sul merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza della pretesa, non avendo l’Amministrazione opposto alcuna ragione contraria alla spettanza del credito né dimostrato di avervi dato esecuzione.
Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, nei limiti della pretesa azionata, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi la nomina del Commissario sufficiente a funzione acceleratoria. Da ultimo, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori, richiamando sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025. Non è stata disposta la distrazione, operando il ricorrente in proprio.
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Nota della Redazione
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