Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1330 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’azione è ammissibile quando sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e risulti notificata la sentenza in forma esecutiva, con decorso del termine dilatorio di art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’attuazione del comando e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di € 2.000,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva nel luglio 2025 e decorso il termine di centoventi giorni, l’Amministrazione era rimasta inerte. La decisione era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione del beneficio, la nomina di un Commissario in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia da ottemperare e l’avvenuta notificazione della stessa, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso ammissibile.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli esecutivi attuabili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta infatti di una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla previsione dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., che consente l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario davanti al giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi di legge, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica.

L’adempimento è stato fissato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato; all’organo commissariale è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni, con compenso a carico dell’Amministrazione, da liquidarsi con separato decreto.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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