Accesso agli atti di indagine coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. sempre escluso anche per la difesa personale (TAR Basilicata n. 257 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, tra cui rientra il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p.. Tale segreto copre gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La garanzia dell’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, prevista dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, non opera quando la tutela di tali interessi possa essere adeguatamente realizzata nell’ambito del procedimento penale.
Il Fatto
Una dipendente della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, riceveva dalla Prefettura la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché alla sospensione della predetta qualifica. Il procedimento traeva origine da una segnalazione che riferiva una situazione di accesa conflittualità familiare con il compagno convivente, tale da far dubitare dell’affidabilità della donna.
L’interessata proponeva istanza di accesso agli atti del fascicolo, all’atto prodromico e alla nota di segnalazione. La Prefettura trasmetteva soltanto il verbale di ritiro cautelare delle armi, omettendo gli altri documenti. Avverso tale diniego parziale la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tar Basilicata preliminarmente ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del compagno convivente, in quanto il ricorso è stato giudicato infondato nel merito. La decisione si fonda sulla circostanza che l’Amministrazione ha dimostrato la pendenza di un procedimento penale tra le parti, con denunce reciproche per fatti di persecuzione.
I documenti richiesti, costituiti dalla denuncia-querela e dagli atti di indagine preliminare della polizia giudiziaria, risultano coperti dal segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. e dal divieto di divulgazione previsto dall’art. 114 c.p.p. Tale regime di segretezza rientra nella previsione dell’art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, che esclude il diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.
La Corte ha escluso la violazione dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, norma che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie, la ricorrente può difendersi adeguatamente dinanzi al giudice penale, dove potrà esercitare le proprie facoltà difensive sugli atti di indagine. Il segreto istruttorio, pertanto, non può essere superato dalla finalità difensiva, quando questa trovi altra sede di realizzazione processuale.
Il Collegio ha precisato che l’esclusione dell’accesso opera fino al momento in cui l’indagato non possa avere conoscenza degli atti e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. In esito, il ricorso è stato respinto con compensazione integrale delle spese di giudizio, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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