Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus Carta del Docente (TAR Sicilia n. 1321 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di denaro costituisce titolo azionabile davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile ove siano decorsi i centoventi giorni dal termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il titolo sia divenuto definitivo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato, assegna un termine all’ente e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La retribuzione dirigenziale ha natura onnicomprensiva, con conseguente esclusione di ulteriori compensi per l’attività del commissario.
Il Fatto
Una docente ha agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il titolo riconosceva la somma di euro 500,00 annui, oltre accessori, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Poiché l’Amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato i presupposti dell’azione di ottemperanza, disciplinata dall’art. 114 cod. proc. amm., verificando in via preliminare la definitività del titolo. La sentenza azionata è passata in giudicato il 16 luglio 2025, come attestato in atti.
Il Tribunale ha poi controllato gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità del ricorso. La sentenza risulta notificata presso la sede dell’Amministrazione in data 16.1.2025, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 29 settembre 2025, quindi oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, prevedendo che questi si attivi dietro apposita istanza di parte qualora l’ente non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza alcun compenso aggiuntivo, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuto applicabile in via analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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